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LE REGOLE DEL PARRUCCHIERE
ART. 1 OGGETTO Ai fini dello svolgimento delle suddette attività si intende per: a) PARRUCCHIERE, l'attività esercitata indifferentemente su uomo e/o donna, relativa al taglio dei capelli, all’acconciatura degli stessi, all’applicazione di parrucche, al taglio della barba, a manicure e pedicure esclusivamente estetica ed ogni altro servizio complementare teso al mantenimento e miglioramento dell’aspetto estetico della cute, ad esclusione di quelli compresi nell’attività di estetista. Tale termine equivale a quelli di “acconciatore maschile e femminile”, “acconciatore unisex ”, “acconciatore maschile”, “acconciatore femminile ”, “parrucchiere per signora”, “parrucchiere per uomo”, “pettinatrice” e dizioni similari. I parrucchieri, nell’esercizio della loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l’esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, così come previsto dall’articolo 9 - 2° comma - della legge 4.1.1990 n. 1; ART. 2 AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO Chiunque intenda esercitare nell’ambito del territorio comunale l’attività di parrucchiere, estetista deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Dirigente responsabile dell’ufficio comunale competente, previo parere della commissione comunale prevista dal successivo articolo 5. Non è consentito lo svolgimento di tali attività in forma ambulante, salvo che le stesse siano esercitate a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, spettacolo, cerimonie e persone ammalate, immobilizzate o handicappate, ovunque esse residenti, da parte di titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese comunque autorizzate ad operare in sede fissa.
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